Pari Opportunità in PNRR e PNC: cosa viene richiesto alle aziende?

 

Con pari opportunità si intende il principio giuridico, ribadito e rimarcato più volte all’interno della Costituzione italiana, che azzera i fattori – o discriminazioni – che possono ostacolare gli individui alla partecipazione economica, politica e sociale per ragioni collegate al genere, nazionalità, disabilità, età, orientamento sessuale o politico… ecc. Garantire le pari opportunità significa combattere ogni forma di discriminazione incentrata sul genere e che possa presentarsi, in questo caso, nelle condizioni lavorative.

Questo fattore diventa chiave all’interno del Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza, ma:

  • – Qual è la legge di riferimento?
  • – Cosa viene chiesto, di fatto, alle aziende?
  • – Come si fa ad essere compliant all’Art. 47 “Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC” ?

 

Il decreto-Legge 31 MAGGIO 2021, N. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108

La Legge n. 108/2021 ha convertito, con modificazioni, il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77: “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, conosciuto più comunemente come Decreto Semplificazioni bis. E’ ufficialmente entrata in vigore il 31 luglio 2021.

Il Decreto presenta, quindi, delle novità normative pur mantenendo quasi interamente la struttura e le previsioni originali. Infatti, l’obiettivo rimane quello di rendere più semplici le procedure e di rafforzare la capacità amministrativa, agevolando la realizzazione dei traguardi prefissati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Regolamento (UE) 2021/241; dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030 – Regolamento (UE) 2018/1999 e, infine, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) – Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59.

Si sviluppa ora in 121 articoli, dove 67 sono gli originari e 54 quelli aggiunti di recente, e si divide in due parti:

  • – nella prima parte viene disciplinata la Governance per il Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza, istituendo una Cabina di Regia presso la presidenza del consiglio dei ministri, titolare di poteri di indirizzo e coordinamento generale sull’attuazione degli interventi del PNRR;
  • – nella seconda parte, invece, vengono disposte delle misure per accelerare e semplificare le procedure atte a realizzare una transizione ecologica e digitale; per incentivare gli investimenti e rafforzare la capacità amministrativa della Pubblica Amministrazione. Altra materia oggetto di intervento da parte del Decreto, è quella dei contratti pubblici al Titolo IV nella quale sono state apportate modifiche importanti alla disciplina dell’appalto e subappalto.

 

L’articolo 47: “Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC”

L’articolo 47, del Decreto Semplificazioni bis, n. 77/2021, apre il Titolo IV sui Contratti Pubblici, con un nuovo titolo: “Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC[1], a seguito della conversione in Legge 29 luglio 2021, n. 108.

L’articolo ribadisce l’importanza di garantire le pari opportunità, generazionali e di genere nelle condizioni lavorative e, da nuovo, promuove l’inclusione lavorativa delle persone disabili.

Le pari opportunità vengono definite come il principio giuridico, ribadito e rimarcato più volte all’interno della Costituzione italiana, che azzera i fattori – o discriminazioni – che possono ostacolare gli individui alla partecipazione economica, politica e sociale per ragioni collegate al genere, nazionalità, disabilità, età, orientamento sessuale o politico… ecc. Garantire le pari opportunità significa combattere ogni forma di discriminazione incentrata sul genere e che possa presentarsi, in questo caso, nelle condizioni lavorative.

Nello specifico, l’articolo si riferisce alle procedure finanziate dal PNRR e dal PNC, dove infatti, al secondo e terzo comma, continua a stabilire che gli operatori economici, pubblici e privati, sono tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell’articolo 46, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

Viene, poi, fatta distinzione tra gli operatori economici con più di 100 dipendenti, i quali dovranno esibire la redazione al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta, a pena di esclusione; e gli operatori economici con 15 o più dipendenti, dovranno redigere una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, solo se aggiudicatari della gara ed entro 6 mesi dalla conclusione del contratto. Questi ultimi, inoltre, come previsto dal nuovo comma 3 bis, dovranno consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all’articolo 17, Legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla suddetta Legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti ricevuti nei 3 anni antecedenti la data di scadenza di presentazione delle offerte, da trasmettere alle rappresentanze sindacali aziendali. In caso di mancata presentazione dei documenti sopracitati, verranno applicate le penali previste dai contratti di appalto.

Le stazioni appaltanti, inoltre, come enuncia il comma 4, prevedono delle specifiche clausole nei bandi di gara, relative alla promozione dell’imprenditoria giovanile, la parità di genere, l’assunzione di giovani al di sotto di 35 anni e l’assunzione di donne, come requisiti necessari e ulteriori requisiti premiali dell’offerta. Le clausole sono in linea con i principi di non discriminazione, di liberà concorrenza e proporzionalità.

Altra novità importante da menzionare riguarda le ulteriori misure premiali, le quali assegnano un punteggio aggiuntivo al candidato che rispetti determinate circostanze:

  • – non abbia ricevuto accertamenti relativi a comportamenti discriminatori;
  • – si impegni ad assumere giovani e donne;
  • – garantisca l’inclusione lavorativa delle persone disabili;
  • – garantisca la parità occupazionale e di genere;
  • – adotti delle misure che favoriscano i dipendenti per conciliare vita e lavoro;
  • – si impegni a presentare una dichiarazione non finanziaria volontaria.

 

Altra novità riguarda l’articolo 47 quater, il quale dispone la previsione volontaria, da parte della stazione appaltante, all’interno del bando di gara, nell’avviso o nell’invito, criteri premiali per agevolare le piccole e medie imprese nella valutazione dell’offerta.

 

CONCLUSIONI

Il DL Semplificazioni bis, convertito dalla Legge n. 108/2021, seguendo la scia del PNRR, rafforza le importanti novità precedentemente apportate, istituite per semplificare la complessa disciplina dei Contratti Pubblici, la quale caratterizza da sempre il quadro normativo italiano. L’articolo 47 rappresenta il fulcro e l’evoluzione dei valori sociali e ambientali, i quali dovrebbero essere considerati e messi al centro di tutte le discipline.

 

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[1] L’articolo 47 era precedentemente titolato ““Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC”.

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