Regolamento Europeo 2017/821: Conflict Minerals

Cos’è il Regolamento Europeo 2017/821 inerente i Conflict Minerals?

Il Regolamento EU 2017/821, relativo ai Conflict Minerals, è la nuova Normativa Europea inerente ai minerali provenienti da zone di conflitto che entra in vigore con il 1° gennaio 2021.

Conosciuti come i 3TG, questi minerali del regolamento vengono identificati con stagno, tantalio, tungsteno e oro, derivati da cassiterite, columbite-tantalite e wolframite.

Vengono definiti “Conflict Minerals” perché nelle zone politicamente instabili come – ad esempio – la Repubblica Democratica del Congo (RDC) e aree limitrofe, il commercio di minerali preziosi come questi può essere utilizzato per finanziare gruppi armati, essere causa di lavori forzati e di altre violazioni dei diritti umani, nonché favorire la corruzione e il riciclaggio di denaro.

Questo Regolamento nasce con l’obiettivo di assicurarsi che questi gruppi armati e criminali non possano più contare sull’acquisto di 3TG come fonte di reddito ed è un modo per:

  • – tutelare l’ambiente;
  • – rendere più difficile il proseguimento delle loro attività;
  • – contrastare le violazioni dei diritti umani.

 

La catena di approvvigionamento di minerali e metalli 3TG, inoltre è articolata in diverse fasi (ad esempio: estrazione, raffinazione, trasporto) e una volta che i minerali seguono questo iter e vengono raffinati, è molto difficile rintracciarne l’origine. Questi minerali, di conseguenza, raggiungono facilmente i prodotti di consumo giornalieri in tutto il mondo e possono essere facilmente trovati nei nostri dispositivi elettronici, quali telefoni cellulari, impianti chirurgici, computer portatili, automobili e gioielli.

Per far fronte a questa situazione, già nel 2010 gli Stati Uniti si sono dotati di una legislazione sui minerali provenienti da zone di conflitto: la sezione 1502 del Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, che prevede una Policy aziendale focalizzata solamente sui minerali provenienti da Congo e zone limitrofe

Il Regolamento UE (2017/821), invece, è di più ampio raggio e si applica alle cosiddette “zone ad alto rischio”, cioè i Paesi o le zone le cui risorse naturali comprendono minerali che sono oggetto di una forte domanda a livello locale, regionale o mondiale (i)  e che sono caratterizzati da conflitti armati, come una guerra civile, da uno stato di fragilità post-bellico, o presentano una governance precaria o inesistente e sistematiche violazioni del diritto internazionale, incluse le violazioni dei diritti umani (ii). In questo modo il regolamento non delimita una specifica area del mondo.

A chi si applica il Regolamento Europeo 2017/821 sui Conflict Minerals?

Il Regolamento ha evidenziato due tipologie di aziende:

  1.  Le aziende che estraggono, trattano e raffinano le materie prime sono definite società “a monte”. Questa tipologia di aziende è  obbligata da Regolamento ad effettuare la Due Diligence.
  2. Le altre aziende, definite come “a valle”, sono quelle che trasformano i minerali della fase a monte in un prodotto finito. La fase “a valle” include anche la vendita del prodotto (ad imprese, governi, privati, etc.).
    Per questa tipologia di aziende il trattamento è diverso:
  • – Se l’azienda importa minerali e metalli come da Allegato I del Regolamento, è obbligata ad effettuare Due Diligence come per le aziende” a monte”
  • – Le altre non hanno obblighi a norma del regolamento, ma ci si aspetta che chiedano e siano in possesso di documentazione di compliance ai propri fornitori. Il regolamento, infatti, promuove inoltre l’approvvigionamento responsabile da parte delle fonderie e delle raffinerie di stagno, tantalio, tungsteno e oro, che abbiano o meno sede nell’UE. Ciò in quanto gli importatori dell’UE saranno tenuti a individuare le fonderie e le raffinerie delle loro catene di approvvigionamento e a verificare che applichino le corrette pratiche di dovuta diligenza.

Verranno effettuati controlli?

Le aziende obbligate ad effettuare la Due Diligence saranno sottoposte a controlli e verifiche dell’Autorità Nazionale. Nel caso specifico dell’Italia, l’Ente nominato al controllo è il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).

La Commissione Europea affiderà a un gruppo di esperti esterni l’incarico di stilare un elenco delle zone colpite da conflitti e di quelle ad alto rischio, che aggiornerà regolarmente.

L’elenco sarà:

  • – indicativo: fornirà un’indicazione dei paesi attualmente interessati da conflitti o che potrebbero esserlo in futuro;
  • – non esaustivo: non comprenderà tutte le zone del mondo colpite da conflitti, il che significa che le imprese saranno comunque tenute a rispettare il regolamento quando operano in zone di conflitto, anche se non figurano nell’elenco.

Per ulteriori dettagli, scarica la guida gratuita sul Conflict Minerals alla pagina www.conflictminerals.it

Oppure contattaci: info@conflictminerals.it | tel.  02.320622772

 

 

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