MODELLO 231: l’impresa tra responsabilità sociale e responsabilità amministrativa

Come promesso apriamo il 2010 con una prima triade di articoli dedicati al modello organizzativo e di gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001, noto anche come Modello 231.

Cercheremo attraverso tre articoli di analizzare il Modello, ponendo la lente di ingrandimento sulle connessioni tra Responsabilità Amministrativa delle persone giuridiche e Responsabilità Sociale d’Impresa.
La prima individua la responsabilità delle organizzazioni per alcune tipologie di reati previsti dal Modello 231, commessi da persone fisiche che hanno una relazione con la suddetta organizzazione.
La seconda, come più volte sottolineato nei nostri interventi, poggia sulla convinzione che le organizzazioni abbiano una responsabilità allargata, dunque, oltre che economica anche sociale e ambientale, nei confronti di tutti quei portatori di interesse che gravitano attorno all’organizzazione.
Tale responsabilità dell’organizzazione nei confronti dei propri stakeholder poggia sulla volontarietà e non sulla normazione (anche se in molti ritengono sia il momento di alzare l’asticella della responsabilità attraverso una legge ad hoc sulla RSI).

Il Modello 231 rappresenta dunque un punto di incontro tra queste due responsabilità, stabilendo tra esse una correlazione. Basti pensare che alcuni strumenti di controllo e prevenzione del rischio, finalizzati ad attuare il Modello 231, come ad esempio il Codice Etico, appartengono originariamente al campo della RSI, sancendo così un profondo legame tra le due responsabilità.

In questo articolo cercheremo di individuare le caratteristiche principali del Modello 231.
Nei successivi articoli ci focalizzeremo principalmente sull’analisi delle nuove normative che integrano le cause di responsabilità amministrativa da parte delle organizzazioni, con particolare riferimento alle tematiche della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Infine analizzeremo il Modello 231 cercando di individuare alcune importanti connessioni con le tematiche della Responsabilità Sociale d’Impresa e del Made in Italy.

Il Decreto Legislativo 231 dell’8 Giugno 2001 reca la disciplina della “responsabilità cosiddetta amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica in relazione alla commissione di determinati reati da parte di soggetti incardinati in vario modo nella struttura dell’ente”.
Con tale intervento il nostro ordinamento giuridico si è dotato di un modello generale di responsabilità sanzionatoria degli enti collettivi che, per struttura e finalità, sembra essere capace di integrare un efficace strumento di controllo sociale. Si tratta di un’innovazione legislativa particolarmente importante, che sancisce il superamento del principio del “societas delinquere non potest”.
Inoltre, con l’adozione di tale Modello si rende omogeneo il sistema sanzionatorio negli Stati membri dell’Unione Europea.

Entrando nel dettaglio della norma si nota che, affinché l’ente possa essere dichiarato responsabile, occorre che il reato commesso sia ad esso ricollegabile sul piano oggettivo, e che costituisca espressione della cultura aziendale, ovvero derivi da una colpa di organizzazione, intesa come mancata adozione di presidi necessari ad evitare che il reato sia commesso.

I principi del Modello 231 si applicano a  quelle organizzazioni che hanno una personalità giuridica ad eccezione dello Stato, degli Enti pubblici non economici e territoriali e degli Enti che assolvono a funzioni specificatamente costituzionali.
Allo stesso tempo, il Modello trova applicazione soprattutto in riferimento a quelle società che hanno come interlocutore la Pubblica Amministrazione e contro di essa possono potenzialmente commettere alcune tipologie di reati.
Tuttavia, se  la Società dimostra di avere adottato un modello di gestione e prevenzione dei reati corruttivi previsto dall’Ex D.Lgs 231/2001, tale responsabilità viene esclusa, evitando pesanti sanzioni a carico dell’Ente.

Secondo il Modello, la responsabilità amministrativa dell’organizzazione si verifica per tutti quei reati commessi a vantaggio o nell’interesse dell’organizzazione stessa, da parte dei soggetti in posizione di vertice, oppure dai soggetti subordinati ai funzionari in posizione di vertice, qualora il reato sia stato commesso poiché questi ultimi non hanno osservato diligentemente gli obblighi di direzione e vigilanza.
L’organizzazione si trova di fronte alla gestione di una situazione complessa, derivante dal comportamento delle persone che in essa operano.

Nello specifico l’ente incorre nella responsabilita’ amministrativa quando sussiste:
1.    l’imputazione oggettiva. La persona fisica deve avere commesso i reati indagati nell’interesse dell’organizzazione (anche senza un vantaggio materiale in termini di profitto) o a vantaggio dell’organizzazione (con un vantaggio materiale in termini di profitto, anche se il reato non è stato commesso nell’interesse dell’organizzazione stessa).
2.    l’imputazione soggettiva. La persona fisica titolare del reato deve essere collegata all’organizzazione che ha avuto vantaggio o interesse (ad esempio attraverso il rapporto di lavoro).

Come già evidenziato, l’organizzazione può essere esonerata dalle sanzioni qualora dimostri di avere implementato un Modello Organizzativo di Gestione e Controllo idoneo, ed in particolare qualora l’organizzazione chiarisca e renda evidente che:

  1. l’organo dirigente, antecedentemente alla commissione del fatto, ha adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;
  2. è presente un organismo interno dotato di poteri autonomi di iniziativa e controllo, col compito di vigilare sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento;
  3. le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo volontariamente i modelli di organizzazione e di gestione in modo fraudolento;
  4. da parte dell’organo, di cui al punto 2, non c’è stata omissione o inefficacia di vigilanza.

Il Modello 231 delinea anche il contenuto che deve caratterizzare e sostanziare i modelli di organizzazione e di gestione.
In relazione all’estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati, le società devono:

1.    individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati (mappatura delle attivita’ a rischio), attraverso specifici strumenti, come:

•    Interviste coi responsabili
•    Documentazione:
i.    Statuto
ii.    Organigramma e struttura organizzativa aziendale
iii.    Regolamento aziendale interno
iv.    Documenti relativi all’applicazione di altre normative (es. sicurezza, privacy, ecc.)
v.    Codice etico (strumento fondamentale del sistema 231)
vi.    Verbali CdA e Collegio sindacale, regole di Corporate Governance

2.    predisporre specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle
decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
3.    individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la
commissione di tali reati;
4.    prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul
funzionamento e sull’osservanza del Modello organizzativo;
5.    introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure
indicate nel Modello organizzativo.

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